Art. 66
Modifiche di un disciplinare
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche di un disciplinare
1. Un gruppo di produttori di un prodotto il cui nome sia una specialità tradizionale garantita registrata può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare. Le domande descrivono le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. La procedura per la modifica di un disciplinare segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall’ all’.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme concernenti la procedura per la modifica di un disciplinare.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica di un disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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