Art. 65
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
In vigore dal 11 apr 2024
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, crea e tiene un registro dell’Unione accessibile al pubblico delle specialità tradizionali garantite. I fascicoli inseriti in tale registro dopo il 13 maggio 2024 sono in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024.
2. La Commissione conserva, in formato digitale o cartaceo, la documentazione relativa alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. In caso di cancellazione della registrazione, la Commissione conserva la documentazione per i dieci anni successivi.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate che specifichino il contenuto e della presentazione del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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