Art. 63
Periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite
In vigore dal 11 apr 2024
Periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite
1. Per i prodotti la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire di continuare a utilizzare tale denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un’opposizione ammissibile, conformemente all’, paragrafo 3, o all’, alla domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita la cui protezione è violata dimostri che tale denominazione è stata utilizzata legittimamente nel mercato interno da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del disciplinare di cui all’, paragrafo 4.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ammissibile conformemente all’, paragrafo 3, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.
Storico versioni
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