Art. 6 · Classificazione

Art. 6

Classificazione

In vigore dal 11 apr 2024
Classificazione 1.   I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro, sei o, qualora uno Stato membro lo decida, otto cifre. Se un’indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri, in particolare per le autorità doganali. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire la presentazione tecnica della classificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l’accesso online alla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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