Art. 57 · Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

Art. 57

Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   Una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione per una specialità tradizionale garantita comprende il disciplinare di cui all’ e: a) per le domande provenienti dagli Stati membri, una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; o b) per le domande provenienti da paesi terzi, una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente. 2.   I documenti di cui al paragrafo 1, sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 3.   Una domanda comunecomprende il disciplinare di cui all’ e, se del caso,la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, redatta da tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. Le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti gli Stati membri interessati. 4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione, comprese le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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