Art. 56 · Fase nazionale della procedura di registrazione

Art. 56

Fase nazionale della procedura di registrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Fase nazionale della procedura di registrazione 1.   Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione o da un singolo produttore se la persona interessata è l’unico produttore disposto a presentare una domanda. Vari gruppi di produttori richiedenti di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura. 2.   La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita comprende: a) il nome e l’indirizzo dell’gruppo di produttori richiedente; b) il disciplinare ai sensi dell’. 3.   Qualora la domanda sia preparata da un gruppo di produttori stabilita in uno Stato membro, la domanda è presentata alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda per stabilire se soddisfi le condizioni previste dai criteri di ammissibilità di cui all’. Nel quadro di tale esame lo Stato membro svolge una procedura nazionale di opposizione. Lo Stato membro che ritenga soddisfatte le condizioni del presente capo può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione ai sensi dell’. 4.   Lo Stato membro assicura che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di contestare la sua decisione. Lo Stato membro assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.
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