Art. 54 · Disciplinare

Art. 54

Disciplinare

In vigore dal 11 apr 2024
Disciplinare 1.   Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche; c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Il disciplinare può includere anche prescrizioni in materia di etichettatura. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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