Art. 47 · Norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e sulla macellazione

Art. 47

Norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e sulla macellazione

In vigore dal 11 apr 2024
Norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e sulla macellazione 1.   Nel caso di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine gli alimenti per animali provengono integralmente dalla zona geografica delimitata. 2.   Nella misura in cui non sia possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere alimenti per animali che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all’ambiente geografico non siano compromesse. alimenti per animali. La quantità di alimenti per animali che non provengono dalla zona geografica delimitata non può superare il 50 % di sostanza secca su base annuale. 3.   Una modifica temporanea di cui all’, paragrafo 5, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo fino a quando non possa essere ripristinata la possibilità di garantire la provenienza degli alimenti per animali dalla zona geografica delimitata, a condizione che il legame di cui all’, paragrafo 1, lettera f), punto i) non venga meno del tutto. 4.   Tutte le restrizioni all’origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica sono giustificate in relazione al legame di cui all’, paragrafo 1, lettera f), punto ii). 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe e condizioni relativamente alla macellazione di animali vivi e alla provenienza delle materie prime. Tali deroghe e condizioni si basano su criteri obiettivi e tengono conto del benessere degli animali, della qualità o dell’uso delle materie prime e di know-how o fattori naturali riconosciuti, compresi i vincoli di cui risente la produzione agricola in talune zone.
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