Art. 46
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
In vigore dal 11 apr 2024
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
1. La «denominazione di origine» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:
a)
originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b)
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e
c)
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
2. L’«indicazione geografica» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:
a)
originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b)
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
c)
la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.
3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono registrati come denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
b)
sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
c)
esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
d)
le denominazioni di origine in questione sono state riconosciuti come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.
Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.
Storico versioni
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