Art. 44 · Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Art. 44

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Assistenza reciproca e scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca allo scopo di eseguire i controlli e le attività di tutela di cui al presente capo, in conformità del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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