Art. 42 · Verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione

Art. 42

Verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l’uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un’indicazione geografica sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano, periodicamente e con una frequenza adeguata sulla base dell’analisi del rischio e delle notifiche ricevute, anche dai gruppi di produttori, al fine di garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un equivalente di quest’ultimo per l’indicazione geografica in questione, anche nelle presentazioni online e nell’etichettatura. 3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi di prodotti o servizi, anche attraverso le interfacce online, che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano gli . 4.   Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l’accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l’, paragrafo 2, dal loro territorio. 5.   Ai fini di una tutela efficiente, l’autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l’attività di vendita al dettaglio.
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