Art. 39 · Verifica del rispetto del disciplinare

Art. 39

Verifica del rispetto del disciplinare

In vigore dal 11 apr 2024
Verifica del rispetto del disciplinare 1.   Ai fini del presente capo, ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica ne dà notifica alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio. 2.   I produttori sono responsabili dei controlli propri che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato. 3.   Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un’indicazione geografica e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da: a) una o più autorità competenti ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure b) uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625. 4.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto in questione sul mercato, da: a) una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti. 5.   Qualora un’attività prevista dal disciplinare sia effettuata da uno o più operatori in un paese diverso dal paese di origine dell’indicazione geografica, il disciplinare stabilisce disposizioni per la verifica della conformità di tali operatori. Se l’operazione in questione ha luogo nell’Unione, gli operatori ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’operazione ha luogo e sono oggetto di verifica. 6.   Se uno Stato membro applica l’, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un’autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo. 7.   I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti a copertura parziale o totale dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti: a) le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti; b) le modalità di monitoraggio e verifica delle operazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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