Art. 38
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli.
Tuttavia, il paragrafo 2, primo comma, lettera a), il paragrafo 3 e, per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare, il paragrafo 4 del presente articolo nonché gli si applicano solo alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli.
2. Ai fini del presente capo si intendono per controlli:
a)
la verifica che un prodotto designato da un’indicazione geografica sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e
b)
la verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, comprese le interfacce online.
Ai fini del presente capo, la tutela comprende qualsiasi azione volta a garantire la conformità al titolo II, capo 3, del presente regolamento.
3. Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali soddisfano i requisiti di cui di cui al regolamento (UE) 2017/625.
4. Nonostante l’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione esegue i controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 2017/625, sulla base di un’analisi del rischio, a seconda del volume relativo delle indicazioni geografiche nello Stato membro, del numero di controlli effettuati o delle irregolarità connesse alla verifica della conformità o dell’uso delle indicazioni geografiche di cui alla relazione annuale dello Stato membro elaborata conformemente all’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625. L’articolo 116, paragrafo 2, l’articolo 118 e gli articoli da 120 a 124 del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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