Art. 37 · Simboli dell’Unione, indicazioni e abbreviazioni

Art. 37

Simboli dell’Unione, indicazioni e abbreviazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Simboli dell’Unione, indicazioni e abbreviazioni 1.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a indicazioni geografiche possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente. Possono inoltre essere utilizzati a fini informativi ed educativi, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore. 2.   Sono stabiliti i seguenti simboli dell’Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche: a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli. Tale simbolo può essere utilizzato anche per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. 3.   Nel caso di prodotti agricoli e bevande spiritose originari dell’Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell’Unione ad essa associato figura nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario. Con riguardo all’etichettatura, l’indicazione geografica appare nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all’indicazione geografica. 4.   In deroga al primo comma del paragrafo 3, nel caso delle bevande spiritose è possibile omettere i simboli dell’Unione. 5.   Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. Nel caso delle bevande spiritose designate da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria. I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti. 6.   Qualora i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un’indicazione geografica, le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli e l’indicazione «indicazione geografica» può figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario delle bevande spiritose. Le abbreviazioni «DOP» o «IGP», corrispondenti alle indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», possono figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica. 7.   Indicazioni e abbreviazioni possono essere utilizzati nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l’indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l’indicazione o l’abbreviazione sono collocate accanto al nome dell’ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell’Unione non appare in gruppo alla denominazione dell’alimento ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1169/2011. 8.   I simboli dell’Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, le indicazioni «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e «indicazione geografica», nonché le abbreviazioni «DOP» o «IGP», a seconda dei casi, possono figurare nell’etichettatura soltanto dopo la pubblicazione dell’atto di registrazione di tale indicazione geografica. 9.   Possono inoltre figurare nell’etichettatura: a) riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto. 10.   Simboli dell’Unione associati a indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione per designare prodotti originari di paesi terzi possono figurare nell’etichettatura del prodotto e sul materiale pubblicitario, nel qual caso i simboli sono utilizzati in conformità del paragrafo 3. 11.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme tecniche relative al loro impiego e all’uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le versioni linguistiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

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