Art. 34 · Associazioni di gruppi di produttori

Art. 34

Associazioni di gruppi di produttori

In vigore dal 11 apr 2024
Associazioni di gruppi di produttori 1.   Un’associazione di gruppi di produttori può essere istituita su iniziativa dei gruppi di produttori interessati. 2.   Un’associazione di gruppi di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti: a) partecipare a organi consultivi; b) scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche; c) formulare raccomandazioni volte a migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta alle frodi e alla contraffazione, la creazione di valore tra gli operatori, le regole di concorrenza e lo sviluppo rurale; d) promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori per quanto concerne le politiche in materia di indicazioni geografiche; e) partecipare ad azioni di promozione ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014.
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