Art. 33 · Gruppi di produttori riconosciuti

Art. 33

Gruppi di produttori riconosciuti

In vigore dal 11 apr 2024
Gruppi di produttori riconosciuti 1.   Oltre a quanto disposto dall’, gli Stati membri possono applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori. Il sistema di riconoscimento può essere applicato a tutti i gruppi di produttori i cui membri producono un prodotto designato da un’indicazione geografica o ai gruppi di produttori che producono determinate categorie di prodotti designati da indicazioni geografiche. Un gruppo di produttori può essere riconosciuto solo su richiesta. Nel quadro del sistema di riconoscimento, le autorità di cui all’, paragrafo 2, e i produttori di cui all’, paragrafo 3, sono considerati gruppi di produttori riconosciuti. 2.   Gli Stati membri che applicano il sistema di cui al paragrafo 1 prevedono i criteri seguenti per il riconoscimento di un gruppo di produttori: a) una determinata forma giuridica; e b) il rispetto di una delle condizioni seguenti: i) una quota minima di oltre il 50 % dei produttori del prodotto ha lo status di membro; o ii) ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile. Gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari, quali: a) accesso ai necessari contributi finanziari dei propri membri; b) norme relative all’ammissione dei membri, alla cessazione dell’adesione e alla violazione degli obblighi di adesione; c) statuto scritto. Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento è sospeso o revocato. 3.   Se un gruppo di produttori è riconosciuto nell’ambito del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di produttori riconosciuto è l’unica ad avere il diritto di: a) svolgere i compiti di cui all’ per conto di tutti i produttori che producono il prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi; b) ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all’uso dell’indicazione geografica di un ingrediente nella denominazione di un alimento preimballato di cui all’, paragrafo 2; c) richiedere norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’indicazione geografica a norma dell’articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni conformemente all’articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; d) stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell’articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) concordare pratiche sostenibili conformemente all’ del presente regolamento; f) chiedere l’approvazione di una modifica in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento; g) presentare una richiesta di cancellazione conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il gruppo di produttori riconosciuto sia l’unico gruppo di produttori autorizzato a svolgere i compiti: a) di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e d), se l’effetto di tali compiti riguarda tutti i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione; b) di cui all’, paragrafo 4, lettere, b), e) ed f), se tali compiti sono svolti a livello internazionale, nazionale o regionale, fatta salva la possibilità, per i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, di svolgere tali compiti a livello locale. 5.   Un gruppo di produttori stabilito in uno Stato membro che non applica il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo è in grado di svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 4, lettere b), c), e) ed f), in uno Stato membro che applica tale sistema. 6.   Se un’indicazione geografica designa una zona geografica transfrontaliera, le autorità degli Stati membri interessati o, se del caso, del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord cooperano per designare un unico gruppo di produttori riconosciuto. Se gli Stati membri interessati o, se del caso, il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, non raggiungono un accordo o se uno degli Stati membri interessati non applica il sistema di cui al paragrafo 1, nessun gruppo di produttori è riconosciuto per tale indicazione geografica. 7.   Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori riconosciuti a norma del diritto nazionale prima del 13 maggio 2024 siano riconosciuti conformemente al paragrafo 1. Se non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, tale gruppo di produttori riconosciuto si adegua alle norme pertinenti entro il 14 maggio 2026. Se la conformità non è conseguita entro tale data, lo Stato membro interessato proroga tale termine una volta per un periodo massimo di un anno o revoca il riconoscimento. 8.   Se uno Stato membro applica il sistema dei gruppi di produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1, esso notifica alla Commissione, mediante un sistema digitale, il nome e l’indirizzo del gruppo di produttori riconosciuto per ciascuna indicazione geografica registrata e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamento. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e aggiorna di conseguenza il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.
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