Art. 32 · Gruppi di produttori

Art. 32

Gruppi di produttori

In vigore dal 11 apr 2024
Gruppi di produttori 1.   Un gruppo di produttori è un’gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti: a) svolge compiti a norma del presente regolamento, compreso almeno uno dei compiti di cui al paragrafo 4; b) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e c) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri. I gruppi di produttori richiedenti soddisfano tali criteri entro la data di registrazione dell’indicazione geografica in questione. Il produttore di un prodotto designato da un’indicazione geografica ha il diritto di aderire a un gruppo di produttori. Gli Stati membri possono limitare l’adesione a talune categorie di produttori a determinate categorie di produttori, tenendo conto della natura del prodotto oggetto del gruppo di produttori interessato. 2.   Gli Stati membri possono decidere che gli operatori e i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da un’indicazione geografica e i portatori di interessi di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un’gruppo di produttori se hanno un interesse specifico nei prodotti oggetto del gruppo di produttori. Tali membri non controllano il gruppo di produttori. 3.   Gli Stati membri possono prevedere norme supplementari, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione, lo statuto, il funzionamento e la natura dell’adesione e dei contributi finanziari ai gruppi di produttori. 4.   Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti: a) elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione e sviluppare attività, anche sostenendo i propri membri con i propri sistemi di controllo per verificare e garantire il rispetto del disciplinare in questione; b) intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell’indicazione geografica in questione; c) rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell’Unione o nazionale; d) concordare le pratiche sostenibili di cui all’, comprese nel disciplinare o separate da quest’ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un’adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione; e) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui: i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing; ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un’indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica; iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall’indicazione geografica; iv) diffusione di informazioni sull’indicazione geografica, sul simbolo dell’Unione pertinente e sull’abbreviazione (DOP o IGP); e v) attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all’, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l’integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori; f) lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l’uso dell’indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell’applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili; g) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l’immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi. 5.   Nel loro territorio, gli Stati membri possono assistere i produttori nella creazione e nel funzionamento dei gruppi di produttori. 6.   Se non esiste alcun gruppo di produttori per un prodotto designato da un’indicazione geografica, gli Stati membri possono svolgere i compiti di cui al paragrafo 4, lettere b), e) e f). Gli Stati membri interagiscono con i produttori e li assistono ai fini della costituzione di un gruppo di produttori. 7.   Gli Stati membri possono istituire un registro pubblico dei gruppi di produttori per i prodotti designati da indicazioni geografiche originarie del loro territorio, compresi le autorità di cui all’, paragrafo 2, e i produttori di cui all’, paragrafo 3. Tale registro contiene almeno il nome, la forma giuridica e l’indirizzo di ciascun gruppo di produttori e tutte le indicazioni geografiche oggetto del gruppo di produttori in questione.
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