Art. 3
Protezione dei dati
In vigore dal 11 apr 2024
Protezione dei dati
1. Gli Stati membri e la Commissione trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo a norma del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma dei regolamenti (UE) 2019/787 e(UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma dei regolamenti (UE) 2019/787, (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.
4. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali legati al registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-3