Art. 25 · Cancellazione della registrazione

Art. 25

Cancellazione della registrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Cancellazione della registrazione 1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti: a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; oppure b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi. 2.   La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto, tale gruppo di produttori è l’unico a poter presentare tale richiesta. 3.   La registrazione del nome come diritto di proprietà intellettuale diverso da un’indicazione geografica, in particolare come marchio commerciale, è vietata per un anno dopo la cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica, a meno che tale diritto di proprietà intellettuale non sia esistito o il marchio non sia stato registrato prima della registrazione dell’indicazione geografica. 4.   Gli , da 13 a 17 e 21 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione. Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata. 5.   Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione è di almeno un mese. 6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedurealla forma e alla presentazione di richieste di cancellazione di una registrazione. 7.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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