Art. 19 · Motivi di opposizione

Art. 19

Motivi di opposizione

In vigore dal 11 apr 2024
Motivi di opposizione 1.   Un’opposizione presentata in conformità dell’ è ricevibile solo se l’opponente mostra che: a) l’indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento, alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’, paragrafo 4, e al capo III del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi; b) la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all’, all’, all’ o all’, paragrafo 1; oppure c) la registrazione dell’indicazione geografica proposta danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 4. 2.   L’ammissibilità di un’opposizione è valutata dalla Commissione con riferimento al territorio dell’Unione.
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