Art. 14
Presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione
In vigore dal 11 apr 2024
Presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione
1. La domanda di registrazione dell’Unione per un’indicazione geografica nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione elettronicamente tramite un sistema digitale.
Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione adegua il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di un’indicazione geografica da parte di qualsiasi Stato membro che lo desideri.
2. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
Un singolo produttore di un paese terzo deve soddisfare le condizioni di cui all’, paragrafo 3. Un gruppo di produttori di un paese terzo è un gruppo di produttori che lavora con un prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.
3. La domanda di registrazione comune di cui all’, paragrafo 4, è presentata da:
a)
uno degli Stati membri interessati; oppure
b)
un richiedente di un paese terzo, ossia un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.
4. I nomi per i quali sono state presentate domande di registrazione nella fase a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-14