Art. 10
Fase nazionale della procedura di registrazione
In vigore dal 11 apr 2024
Fase nazionale della procedura di registrazione
1. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:
a)
il disciplinare;
b)
il documento unico; e
c)
la documentazione di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1.
3. Lo Stato membro interessato esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione stabilite nelle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.
4. Nell’ambito dell’esame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato adotta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione, ad eccezione dei documenti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e prevede un periodo di almeno un mese dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.
5. Lo Stato membro interessato stabilisce le modalità della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell’opposizione, un periodo di consultazione tra il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente e la presentazione di una relazione del gruppo di produttori richiedente sull’esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal gruppo di produttori richiedente alla domanda di registrazione.
6. Se, dopo l’esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l’gruppo di produttori richiedente, lo Stato membro interessato ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all’.
7. Lo Stato membro interessato assicura che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro interessato assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.
8. Nel caso di una domanda comune di cui all’, paragrafo 4, la domanda è presentata a tutti gli Stati membri interessati e le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti questi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-10