Art. 26 · Esercizio di monitoraggio

Art. 26

Esercizio di monitoraggio

In vigore dal 11 apr 2024
Esercizio di monitoraggio 1.   La Commissione assicura che il mercato interno dei servizi di media, comprendente i rischi a esso relativi e i progressi compiuti per quanto riguarda il suo funzionamento, sia monitorato in modo indipendente e costante («esercizio di monitoraggio»). I risultati dell’esercizio di monitoraggio sono soggetti a consultazione con il comitato e sono presentati e discussi con il comitato di contatto. 2.   La Commissione, in consultazione con il comitato, definisce gli indicatori chiave di prestazione, le garanzie metodologiche per tutelare l’obiettività e i criteri di selezione dei ricercatori per l’esercizio di monitoraggio. 3.   L’esercizio di monitoraggio prevede: a) un’analisi dettagliata dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda il livello di concentrazione dei media e i rischi di manipolazione delle informazioni e di ingerenze da parte di attori stranieri; b) una panoramica e una valutazione prospettica del funzionamento del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso, anche per quanto riguarda l’impatto delle piattaforme online; c) una panoramica dei rischi per il pluralismo dei media e l’indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media qualora potessero incidere sul funzionamento del mercato interno; d) una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali; e) una panoramica dettagliata dei quadri e delle pratiche per l’allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale. 4.   L’esercizio di monitoraggio è effettuato annualmente. I risultati dell’esercizio di monitoraggio, compresi la metodologia e i dati utilizzati a tal fine, sono resi disponibili al pubblico e presentati annualmente al Parlamento europeo.
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