Art. 25 · Allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale e contratti di fornitura o di servizi

Art. 25

Allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale e contratti di fornitura o di servizi

In vigore dal 11 apr 2024
Allocazione di fondi pubblici per la pubblicità statale e contratti di fornitura o di servizi 1.   I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio messo a disposizione, direttamente o indirettamente, dalle autorità pubbliche o dagli enti pubblici a fornitori di servizi di media o a fornitori di piattaforme online per la pubblicità statale o i contratti di fornitura o di servizi conclusi con i fornitori di servizi di media o i fornitori di piattaforme online sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori resi preventivamente disponibili al pubblico con mezzi elettronici e di facile utilizzo, e mediante procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri si adoperano per garantire che la spesa pubblica annuale complessiva allocata per la pubblicità statale sia distribuita a un’ampia pluralità di fornitori di servizi di media rappresentati sul mercato, tenendo conto delle specificità nazionali e locali dei mercati dei media interessati. Il presente articolo non pregiudica l’aggiudicazione di appalti pubblici e di contratti di concessione ai sensi delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici né l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 2.   Le autorità pubbliche o gli enti pubblici rendono disponibili al pubblico, con mezzi elettronici e di facile utilizzo, informazioni su base annua relative alle spese pubbliche per la pubblicità statale da loro allocate, che includono almeno i seguenti dettagli: a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media o dei fornitori di piattaforme online da cui sono stati acquistati servizi; b) se del caso, la ragione sociale dei gruppi di imprese di cui fanno parte tali fornitori di servizi di media o fornitori di piattaforme online di cui alla lettera a); e c) l’importo totale annuale speso e gli importi annuali spesi per ciascun fornitore di servizi di media o fornitore di una piattaforma online. Gli Stati membri possono esentare i governi subnazionali di enti territoriali con meno di 100 000 abitanti e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da tali governi subnazionali dagli obblighi di cui al primo comma, lettera b). 3.   Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o altre autorità o organismi indipendenti competenti negli Stati membri monitorano l’allocazione delle spese di pubblicità statale ai fornitori di servizi di media e ai fornitori di piattaforme online sulla base delle informazioni elencate al paragrafo 2. Tali relazioni annuali sono rese disponibili al pubblico in modo facilmente accessibile. Al fine di valutare la completezza delle informazioni sulla pubblicità statale rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o altre autorità o organismi indipendenti competenti negli Stati membri possono richiedere alle autorità pubbliche o agli enti pubblici di cui al paragrafo 2, primo comma, ulteriori informazioni, anche informazioni più dettagliate relative all’applicazione dei criteri e delle procedure di cui al paragrafo 1. Qualora il monitoraggio, la valutazione e l’elaborazione di relazioni siano effettuati da altre autorità o organismi indipendenti competenti negli Stati membri, questi tengono debitamente informati le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione.
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