Art. 22 · Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media

Art. 22

Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media

In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media 1.   Nel diritto nazionale gli Stati membri stabiliscono norme sostanziali e procedurali che consentono una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale. Tali norme: a) sono trasparenti, oggettive, proporzionate e non discriminatorie; b) impongono alle parti coinvolte in tale concentrazione del mercato dei media di notificare preventivamente la concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti o di fornire a tali autorità o organismi poteri adeguati per ottenere da tali parti le informazioni necessarie per valutare la concentrazione; c) designano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione quali i responsabili della valutazione o garantiscono il loro coinvolgimento sostanziale nella valutazione; d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica di tali concentrazioni del mercato dei media e per la valutazione dell’impatto sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale; e e) specificano in anticipo le scadenze per il completamento di tale valutazione. La valutazione delle concentrazioni del mercato dei media di cui al presente paragrafo è distinta da quelle a norma del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica l’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile. 2.   In una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media di cui al paragrafo 1, si tiene conto degli elementi seguenti: a) l’impatto previsto della concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell’opinione pubblica e sulla diversità dei servizi e dell’offerta dei media sul mercato, tenendo conto dell’ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altre imprese del settore dei media o di altri settori; b) le garanzie per l’indipendenza editoriale, comprese le misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali; c) la probabilità che, in assenza della concentrazione del mercato dei media, le parti coinvolte nella concentrazione del mercato dei media rimangano economicamente sostenibili e l’esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica; d) se del caso, le conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto in merito al pluralismo e alla libertà dei media; e e) se del caso, gli impegni che le parti coinvolte nella concentrazione del mercato dei media possono offrire per salvaguardare il pluralismo dei media e l’indipendenza editoriale. 3.   La Commissione, assistita dal comitato, pubblica orientamenti sugli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 4.   Qualora una concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, l’autorità o l’organismo nazionale di regolamentazione interessato consulta preventivamente il comitato in merito al suo progetto di valutazione o di parere. 5.   Entro i termini stabiliti nel suo regolamento interno, il comitato elabora un parere sul progetto di valutazione o sul progetto di parere di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all’autorità o organismo nazionale di regolamentazione e alla Commissione. 6.   L’autorità o l’organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità o organismo nazionale di regolamentazione fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro le scadenze che il comitato deve stabilire nel proprio regolamento interno.
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