Art. 21 · Misure nazionali che incidono sui fornitori di servizi di media

Art. 21

Misure nazionali che incidono sui fornitori di servizi di media

In vigore dal 11 apr 2024
Misure nazionali che incidono sui fornitori di servizi di media 1.   Le misure legislative, normative o amministrative adottate da uno Stato membro che possano incidere sul pluralismo dei media o sull’indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media che operano nel mercato interno sono debitamente giustificate e proporzionate. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie. 2.   Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini dell’adozione di una misura amministrativa di cui al paragrafo 1 segue scadenze stabilite in anticipo. Tali procedure sono condotte senza indebito ritardo. 3.   Qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura normativa o amministrativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura dinanzi a un organo di appello. Tale organo, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L’organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni in modo tempestivo. 4.   Qualora una misura normativa o amministrativa di cui al paragrafo 1 possa incidere in modo significativo sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno, il comitato elabora un parere sulla misura, di propria iniziativa, su richiesta della Commissione o su richiesta debitamente giustificata e motivata di un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente da tale misura. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia. Il comitato e la Commissione rendono disponibili al pubblico i loro pareri. 5.   Ai fini dell’elaborazione di un parere a norma del paragrafo 4, il comitato e, se del caso, la Commissione, possono chiedere informazioni pertinenti a un’autorità o a un organismo nazionale che ha adottato una misura normativa o amministrativa di cui al paragrafo 1 che riguarda, individualmente e direttamente, un fornitore di servizi di media. L’autorità o l’organismo nazionale interessato fornisce tali informazioni senza indebito ritardo per via elettronica.
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