Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«servizio di media»: servizio quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile, sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire;
2)
«fornitore di servizi di media»: persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media, che detiene la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media, di cui determina le modalità di organizzazione;
3)
«fornitore di media di servizio pubblico»: fornitore di servizi di media al quale è affidato una missione di servizio pubblico ai sensi del diritto nazionale e che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l’adempimento di tale missione;
4)
«programma»: serie di immagini animate o suoni che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media;
5)
«pubblicazione di carattere giornalistico»: pubblicazione di carattere giornalistico quale definita all’, punto 4), della direttiva (UE) 2019/790;
6)
«servizio di media audiovisivo»: servizio di media audiovisivo quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE;
7)
«decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata alle attività quotidiane del fornitore di servizi di media;
8)
«responsabilità editoriale»: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall’esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per il servizio fornito;
9)
«piattaforma online»: piattaforma online quale definita all’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
10)
«fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi»: il fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
11)
«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: servizio di piattaforma per la condivisione di video quale definito all’, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;
12)
«fornitore di piattaforma per la condivisione di video»: un fornitore di piattaforma per la condivisione di video quale definito all’, paragrafo 1, lettera d bis), della direttiva 2010/13/UE;
13)
«autorità o organismo nazionale di regolamentazione»: qualsiasi autorità o organismo designato da uno Stato membro a norma dell’articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;
14)
«interfaccia utente»: un servizio che controlla o gestisce l’accesso ai servizi di media che forniscono programmi e il loro utilizzo e che consente agli utenti di scegliere servizi di media o contenuti mediatici;
15)
«concentrazione del mercato dei media»: una concentrazione quale definita all’ del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media o un fornitore di una piattaforma online che fornisce accesso a contenuti mediatici;
16)
«misurazione dell’audience»: l’attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media o degli utenti di contenuti sulle piattaforme online in vista di decisioni riguardanti l’allocazione della pubblicità, la fissazione dei prezzi, gli acquisti o le vendite o riguardanti la pianificazione o la distribuzione di contenuti;
17)
«misurazione proprietaria dell’audience»: misurazione dell’audience che non rispetta le norme e le migliori pratiche settoriali concordate mediante meccanismi di autoregolamentazione;
18)
«autorità pubblica o ente pubblico»: un governo nazionale o subnazionale, un’autorità o un organismo di regolamentazione o un ente controllato, direttamente o indirettamente, da un governo nazionale o subnazionale;
19)
«pubblicità statale»: l’inserimento, la promozione, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media o piattaforma online, di un messaggio promozionale o autopromozionale o di un annuncio pubblico o di una campagna di informazione, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica o ente pubblico;
20)
«software di sorveglianza intrusiva»: qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, anche in modo indiscriminato;
21)
«alfabetizzazione mediatica»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro e che non si limitano all’apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma mirano a dotare i cittadini delle capacità di pensiero critico necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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