Art. 18 · Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi

Art. 18

Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi

In vigore dal 11 apr 2024
Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi 1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di: a) dichiarare che sono fornitori di servizi di media; b) dichiarare che sono conformi all’, paragrafo 1; c) dichiarare che sono editorialmente indipendenti da Stati membri, partiti politici, paesi terzi ed entità controllate o finanziate da paesi terzi; d) dichiarare che sono soggetti a prescrizioni normative per l’esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri e alla supervisione di un’autorità o di un organismo competente nazionale di regolamentazione, o aderiscono a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali, ampiamente riconosciuto e accettato nel pertinente settore dei media in uno o più Stati membri; e) dichiarare che non forniscono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale; f) fornire la ragione sociale e i dati di contatto, compreso un indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può comunicare rapidamente e direttamente con loro; e g) fornire i dati di contatto delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione competenti o dei rappresentanti dei meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione di cui alla lettera d). In caso di ragionevole dubbio circa la conformità del fornitore di servizi di media al primo comma, lettera d), il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi chiede conferma in merito all’autorità o all’organismo nazionale di regolamentazione competente o al pertinente meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione. 2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le informazioni dichiarate a norma del paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), siano rese disponibili al pubblico in modo facilmente accessibile sulla loro interfaccia online. 3.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi confermano di aver ricevuto le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 e forniscono i loro dati di contatto, compreso un indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali il fornitore di servizi di media può comunicare direttamente e rapidamente con loro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi indicano senza indebito ritardo se accettano o rifiutano le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1. 4.   Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che intenda adottare la decisione di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo o la decisione di limitare la visibilità di tali contenuti, sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, provvede, prima che tale decisione di sospendere o limitare la visibilità abbia effetto, a: a) comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 e dell’ del regolamento (UE) 2022/2065 della decisione prevista di sospendere o limitare la visibilità; e b) dare al fornitore di servizi di media la possibilità di rispondere alla motivazione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, entro 24 ore dalla sua ricezione o, in caso di crisi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, entro un termine più breve che gli conceda tempo sufficiente per rispondere in modo significativo. Se, a seguito o in assenza di una risposta di cui al primo comma, lettera b), il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi decide di sospendere o limitare la visibilità, ne informa senza indebito ritardo il fornitore di servizi di media interessato. Il presente paragrafo non si applica se i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sospendono la fornitura dei propri servizi in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media o limitano la visibilità di tali contenuti conformemente ai loro obblighi a norma degli del regolamento (UE) 2022/2065 e dell’articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE o agli obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell’Unione. 5.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dai fornitori di servizi di media a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1150 o dell’ del regolamento (UE) 2022/2065 siano trattati e risolti in via prioritaria e senza indebito ritardo. Il fornitore di servizi di media può essere rappresentato da un organismo nella procedura di reclamo interna di cui a tali articoli. 6.   Se un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda ripetutamente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare entro un lasso di tempo ragionevole una soluzione amichevole per porre fine a limitazioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l’esito e i dettagli di tale dialogo al comitato e alla Commissione. Il fornitore di servizi di media può chiedere al comitato di emettere un parere sull’esito di tale dialogo, comprese, se del caso, azioni raccomandate per il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi. Il comitato comunica il proprio parere alla Commissione. 7.   Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi respinga o invalidi una dichiarazione di un fornitore di servizi di media presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualora non sia stata trovata una soluzione amichevole a seguito di un dialogo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il fornitore di servizi di media interessato può ricorrere alla mediazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1150 o alla risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2065. Il fornitore di servizi di media interessato può comunicare al comitato l’esito di tale mediazione o risoluzione extragiudiziale. 8.   Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi rende disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni dettagliate riguardanti: a) il numero di casi in cui ha imposto limitazioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 sono incompatibili con i termini e le condizioni del fornitore; b) i motivi per cui ha imposto tali limitazioni o sospensioni, comprese le clausole specifiche contenute nei termini e nelle condizioni del fornitore con cui i contenuti dei fornitori di servizi di media sono stati ritenuti incompatibili; c) il numero di dialoghi con i fornitori di servizi di media a norma del paragrafo 6; d) il numero di casi in cui ha respinto le dichiarazioni presentate da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1 e i relativi motivi; e) il numero di casi in cui ha invalidato una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1 e i relativi motivi. 9.   Al fine di agevolare l’attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione pubblica orientamenti per agevolare l’attuazione efficace della funzionalità di cui al paragrafo 1.
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