Art. 17 · Coordinamento delle misure relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione

Art. 17

Coordinamento delle misure relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Coordinamento delle misure relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione 1.   Fatto salvo l’ della direttiva 2010/13/UE, il comitato, su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, coordina le pertinenti misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione interessati relative alla diffusione di servizi di media, o all’accesso agli stessi, provenienti dall’esterno dell’Unione o offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell’Unione che, indipendentemente dai loro mezzi di distribuzione o di accesso, si rivolgono al pubblico dell’Unione o lo raggiungono qualora, anche in considerazione del controllo che potrebbe essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica. 2.   Il comitato, in consultazione con la Commissione, può emettere pareri sulle misure appropriate di cui al paragrafo 1. Fatti salvi i poteri attribuiti loro dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti interessate, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione interessati non sia preclusa la possibilità di tenere conto di un parere emesso dal comitato a norma del paragrafo 2 nel valutare la possibilità di adottare misure di cui al paragrafo 1 nei confronti di un fornitore di servizi di media. 4.   Il comitato, in consultazione con la Commissione, elabora una serie di criteri che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono utilizzare nell’esercizio dei loro poteri normativi nei confronti dei fornitori di servizi di media di cui al paragrafo 1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione fanno il possibile per tenere conto di tali criteri.
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