Art. 16 · Orientamenti in materia di regolamentazione dei media

Art. 16

Orientamenti in materia di regolamentazione dei media

In vigore dal 11 apr 2024
Orientamenti in materia di regolamentazione dei media 1.   Il comitato promuove lo scambio di migliori pratiche tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all’applicazione coerente ed efficace del presente capo e all’attuazione della direttiva 2010/13/UE. 2.   Qualora la Commissione emetta orientamenti relativi all’applicazione del presente regolamento o all’attuazione della direttiva 2010/13/UE, il comitato la assiste fornendo consulenza sugli aspetti normativi, tecnici o pratici, in particolare per quanto riguarda: a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi di interesse generale a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE; b) l’accessibilità alle informazioni sull’assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall’, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE e dall’, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora elabori orientamenti relativi all’attuazione della direttiva 2010/13/UE, la Commissione consulta il comitato di contatto. 3.   Qualora la Commissione emetta un parere su una questione relativa all’applicazione del presente regolamento o all’attuazione della direttiva 2010/13/UE, il comitato assiste la Commissione.
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