Art. 15 · Richieste di applicazione degli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video

Art. 15

Richieste di applicazione degli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video

In vigore dal 11 apr 2024
Richieste di applicazione degli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video 1.   Fatto salvo l’ della direttiva 2000/31/CE, un’autorità richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata a un’autorità interpellata competente per trattare l’oggetto della richiesta affinché adotti misure necessarie e proporzionate per l’effettiva applicazione degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell’articolo 28 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/13/UE. 2.   L’autorità interpellata informa, senza indebito ritardo, l’autorità richiedente delle azioni adottate o che prevede di adottare o dei motivi per i quali non ha adottato azioni a seguito di una richiesta di applicazione di cui al paragrafo 1. Il comitato stabilisce le scadenze a tal fine nel proprio regolamento interno. 3.   In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in merito alle azioni adottate o pianificate o alla mancata adozione di azioni in seguito a una richiesta di applicazione a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se la richiesta di applicazione di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto un seguito sufficiente. Se ritiene che l’autorità interpellata non abbia dato seguito in misura sufficiente alla richiesta di applicazione, il comitato raccomanda le azioni da adottare affinché ciò avvenga. Il comitato emette il proprio parere, in consultazione con la Commissione, senza indebito ritardo. 4.   Dopo il ricevimento del parere di cui al paragrafo 3, secondo comma, l’autorità interpellata, senza indebito ritardo ed entro le scadenze stabilite dal comitato nel suo regolamento interno, informa il comitato, la Commissione e l’autorità richiedente delle azioni adottate o pianificate in relazione al parere.
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