Art. 14
Cooperazione strutturata
In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione strutturata
1. Un’autorità o un organismo nazionale di regolamentazione («autorità richiedente») può richiedere in qualsiasi momento a una o più delle altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione («autorità interpellate») di cooperare con l’autorità richiedente, incluso mediante lo scambio di informazioni o assistenza reciproca, ai fini dell’applicazione coerente ed efficace del presente capo o dell’attuazione della direttiva 2010/13/UE.
2. La richiesta di cooperazione contiene tutte le informazioni necessarie ad essa inerenti, tra cui le finalità e motivazioni della richiesta di cooperazione.
3. L’autorità interpellata può rifiutarsi di dare seguito alla richiesta di cooperazione solo nei casi seguenti:
a)
qualora non sia competente nel merito della richiesta di cooperazione per fornire il tipo di cooperazione richiesta;
b)
nel caso in cui dando seguito alla richiesta di cooperazione si violerebbe il presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE o qualsiasi altra normativa dell’Unione o nazionale conforme al diritto dell’Unione e alla quale è soggetta l’autorità interpellata;
c)
qualora la portata o l’oggetto della richiesta di cooperazione non siano stati debitamente giustificati o siano sproporzionati.
L’autorità interpellata motiva, senza indebito ritardo, l’eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione. Nei casi di cui l’autorità interpellata abbia rifiutato la richiesta di cooperazione di cui al primo comma, lettera a), essa indica, ove possibile, l’autorità competente.
4. L’autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta di cooperazione senza indebito ritardo e fornisce aggiornamenti periodici sull’avanzamento nell’esecuzione della richiesta.
5. Se ritiene che l’autorità richiedente non abbia dato seguito o non abbia risposto alla sua richiesta di cooperazione in modo sufficiente, l’autorità richiedente ne informa l’autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l’autorità richiedente e l’autorità interpellata non raggiungono un accordo in merito alla richiesta di cooperazione, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Conformemente alle scadenze stabilite dal comitato nel suo regolamento interno, il comitato emette, in consultazione con la Commissione, un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. Le autorità interessate fanno il possibile per tenere conto del parere del comitato.
6. Se un’autorità richiedente ritiene che sussista un rischio serio e grave di limitazione della libertà di fornire o ricevere servizi di media nel mercato interno o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica, può presentare una richiesta a un’autorità interpellata affinché fornisca una cooperazione accelerata, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione, anche ai fini di assicurare l’effettiva applicazione delle misure nazionali di cui all’ della direttiva 2010/13/UE. L’autorità interpellata risponde alle richieste di cooperazione accelerata e fa il possibile per darvi seguito entro 14 giorni di calendario.
I paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis alle richieste di cooperazione accelerata.
7. Il comitato definisce nel suo regolamento interno gli ulteriori dettagli sulla procedura relativa alla cooperazione strutturata di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1083:oj#art-14