Art. 10 · Struttura del comitato

Art. 10

Struttura del comitato

In vigore dal 11 apr 2024
Struttura del comitato 1.   Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione. 2.   Ciascun membro del comitato dispone di un voto. 3.   Il comitato adotta decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. 4.   Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità o organismi nazionali di regolamentazione, tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione si coordinano tra loro quando necessario e nominano un rappresentante comune. Il rappresentante comune esercita il diritto di voto. 5.   Il comitato elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri. Il mandato del presidente ha una durata di un anno, rinnovabile una volta. Il comitato può istituire un gruppo direttivo. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. 6.   La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa alle deliberazioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione sulle attività del comitato. 7.   Il comitato può invitare esperti e, d’intesa con la Commissione, osservatori permanenti a partecipare alle sue riunioni. 8.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno in consultazione con la Commissione. Il regolamento interno comprende le modalità per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dei membri del comitato.
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