Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media e istituisce il comitato europeo per i servizi di media, salvaguardando nel contempo l’indipendenza e il pluralismo dei servizi di media.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite dagli atti seguenti:
a)
direttiva 2000/31/CE;
b)
direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
c)
regolamento (UE) 2019/1150;
d)
regolamento (UE) 2022/2065;
e)
regolamento (UE) 2022/1925;
f)
regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);
g)
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate o più rigorose negli ambiti di cui al capo II, al capo III, sezione 5, e all’, purché tali norme garantiscano un livello più elevato di protezione del pluralismo dei media o dell’indipendenza editoriale a norma del presente regolamento e siano conformi al diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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