Art. 8
Altri obblighi per le piattaforme online di locazione a breve termine
In vigore dal 11 apr 2024
Altri obblighi per le piattaforme online di locazione a breve termine
Al ricevimento delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e prima di consentire al locatore interessato di usufruire dei loro servizi, le piattaforme online di locazione a breve termine si adoperano al meglio, utilizzando gli elenchi messi a disposizione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), per valutare se l’autodichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della cui accuratezza i locatori sono gli unici responsabili ai fini del presente regolamento, sia completa, a condizione che la valutazione possa essere effettuata in modo proporzionato mediante strumenti automatizzati, come previsto all’. L’applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di monitoraggio.
Storico versioni
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