Art. 7 · Conformità dal momento della progettazione

Art. 7

Conformità dal momento della progettazione

In vigore dal 11 apr 2024
Conformità dal momento della progettazione 1.   Le piattaforme online di locazione a breve termine: a) progettano e organizzano la propria interfaccia online in modo da imporre ai locatori di autodichiarare se l’unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione; b) progettano e organizzano la propria interfaccia online in modo da, qualora il locatore dichiari che un’unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione, consentire agli utenti di identificare l’unità attraverso un numero di registrazione e da garantire che i locatori abbiano fornito un numero di registrazione prima di consentire l’offerta di servizi di locazione di alloggi a breve termine in relazione a tale unità, e che i locatori indichino chiaramente tale numero di registrazione come parte del loro annuncio; c) compiono sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale e periodicamente le dichiarazioni dei locatori in merito all’eventuale esistenza di una procedura di registrazione, tenendo conto dell’elenco messo a disposizione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e, qualora tale procedura esista, della validità del numero di registrazione fornito dal locatore, attraverso l’uso delle funzionalità offerte dai punti di ingresso digitali unici di cui all’, paragrafo 2, lettera b), dopo aver consentito al locatore di offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine. 2.   Le piattaforme online di locazione a breve termine informano senza indebito ritardo le autorità competenti e i locatori dei risultati delle verifiche casuali di cui al paragrafo 1, lettera c), in merito a dichiarazioni inesatte dei locatori, all’utilizzo improprio di numeri di registrazione o a numeri di registrazione non validi. 3.   Le piattaforme online di locazione a breve termine informano i locatori adeguatamente in merito all’applicabilità, in una determinata zona, delle procedure di registrazione, tenendo conto degli elenchi di cui all’, nonché delle informazioni di cui alla seconda colonna, riga «N. Servizi», punto 4 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1724, che gli Stati membri devono mettere a disposizione.
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