Art. 6 · Verifica da parte delle autorità competenti

Art. 6

Verifica da parte delle autorità competenti

In vigore dal 11 apr 2024
Verifica da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti possono, in qualsiasi momento dopo il rilascio del numero di registrazione, verificare la dichiarazione e l’eventuale documentazione giustificativa presentata da un locatore a norma dell’, paragrafi 1 e 2. 2.   L’autorità competente che, dopo la verifica di cui al paragrafo 1, constati che le informazioni o la documentazione presentate a norma dell’, paragrafi 1 e 2, sono incomplete o inesatte ha il potere di chiedere al locatore di rettificare le informazioni e la documentazione fornite attraverso la funzionalità di cui all’, paragrafo 3, lettera e), entro un termine ragionevole da essa specificato. 3.   Qualora un locatore ometta di rettificare le informazioni o la documentazione richieste a norma del paragrafo 2, l’autorità competente ha il potere di sospendere la validità di uno o più numeri di registrazione interessati e di emanare un provvedimento che imponga alle piattaforme online di locazione a breve termine di cancellare tutti gli annunci relativi all’unità o alle unità in questione o di disabilitare l’accesso a tali annunci senza indebito ritardo. 4.   L’autorità competente che, dopo la verifica di cui al paragrafo 1, constati l’esistenza di dubbi seri e manifesti circa l’autenticità e la validità delle informazioni o della documentazione presentate a norma dell’, paragrafi 1 e 2, ha il potere di sospendere la validità di uno o più numeri di registrazione interessati e di emanare un provvedimento che imponga alle piattaforme online di locazione a breve termine di fornire informazioni supplementari per consentire alle autorità competenti di verificare l’autenticità e la validità del numero o dei numeri di registrazione interessati, o di cancellare tutti gli annunci relativi all’unità o alle unità in questione o disabilitare l’accesso a tali annunci senza indebito ritardo. 5.   L’autorità competente che intenda sospendere la validità di uno o più numeri di registrazione a norma del paragrafo 3 o 4, o ritirare uno o più numeri a norma del paragrafo 6, ne informa per iscritto il locatore, indicandone i motivi. Al locatore è data la possibilità di essere ascoltato e, se del caso, di rettificare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente. L’autorità competente che, dopo aver ascoltato il locatore, confermi la sua intenzione di sospendere o ritirare la validità di uno o più numeri di registrazione, notifica per iscritto al locatore la decisione di sospendere la validità di uno o più numeri di registrazione, assieme a una copia del provvedimento di cui al paragrafo 3 o 4, o la decisione di ritirare il numero o i numeri di registrazione, assieme a una copia del provvedimento in conformità del paragrafo 6. 6.   Fatto salvo il paragrafo 5, qualora il locatore abbia omesso, con comportamento doloso o negligenza grave, di rettificare le informazioni richieste conformemente al paragrafo 3, o abbia fornito informazioni non autentiche o non valide conformemente al paragrafo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di ritirare il numero o i numeri di registrazione ed emanare un provvedimento che imponga alle piattaforme online di locazione a breve termine di cancellare tutti gli annunci relativi all’unità o alle unità in questione o di disabilitare l’accesso a tali annunci senza indebito ritardo. 7.   I provvedimenti emanati a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 11 contengono almeno le seguenti informazioni: a) i motivi; b) informazioni chiare che consentano al fornitore della piattaforma online di locazione a breve termine di identificare e localizzare l’annuncio o gli annunci in questione, quali uno o più URL esatti e l’identità dell’autorità competente; c) ove disponibile, l’identità del locatore e il numero di registrazione dell’unità offerta per i servizi di locazione di alloggi a breve termine o, ove applicabile, qualsiasi altra informazione che possa aiutare a identificare il locatore e l’unità. 8.   La validità di un numero di registrazione rimane sospesa fino a quando il locatore non abbia rettificato le informazioni e la documentazione pertinenti presso le autorità competenti. Dopo aver ricevuto, attraverso la funzionalità di cui all’, paragrafo 3, lettera e), le informazioni e la documentazione fornite dal locatore e averne verificato l’accuratezza, la completezza e l’esattezza, le autorità competenti ripristinano il numero di registrazione. 9.   L’autorità competente informa i locatori in merito ai meccanismi di ricorso disponibili in relazione alle misure adottate a norma dei paragrafi da 2 a 6 e 8. 10.   Qualora uno Stato membro faccia obbligo ai locatori di presentare ulteriori informazioni e documentazione come previsto all’, paragrafo 3, e qualora l’autorità competente constati l’esistenza di seri dubbi circa il rispetto delle norme nazionali, regionali o locali di cui all’, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni del presente articolo possono essere applicate a tali informazioni o documentazione purché l’obbligo in questione sia non discriminatorio proporzionato, e conforme al diritto dell’Unione. 11.   Qualora si applichi una procedura di registrazione, gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale consenta alle autorità competenti di imporre ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine di fornire le informazioni richieste e di cancellare gli annunci relativi a unità sprovviste di numero di registrazione o il cui numero di registrazione non sia valido, o nei casi di utilizzo improprio del numero di registrazione.
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