Art. 5 · Informazioni che devono essere fornite dai locatori

Art. 5

Informazioni che devono essere fornite dai locatori

In vigore dal 11 apr 2024
Informazioni che devono essere fornite dai locatori 1.   All’atto della registrazione secondo la procedura di registrazione di cui all’, il locatore presenta una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: a) per ciascuna unità: i) l’indirizzo specifico dell’unità, compresi, se del caso, il suo numero, il numero della cassetta postale, se differente, il piano al quale è ubicata l’unità, il riferimento catastale o ogni altro tipo di informazione che consenta di identificarla con precisione; ii) il tipo di unità; iii) se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini; iv) il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che l’unità accoglie; v) ove applicabile, se l’unità è soggetta, ad un regime di autorizzazione nel cui ambito il locatore deve ottenere l’autorizzazione da parte della pertinente autorità competente per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine e, in caso affermativo, se il locatore ha ottenuto detta autorizzazione; b) se il locatore è una persona fisica, di tale persona: i) il nome; ii) il numero di identificazione nazionale o altre informazioni che ne consentano l’identificazione; iii) l’indirizzo; iv) il recapito telefonico; v) l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte; c) se il locatore è una persona giuridica: i) il suo nome; ii) il numero nazionale di registrazione dell’attività; iii) il nome di un rappresentante legale; iv) la sua sede legale; v) il recapito telefonico di almeno un rappresentante di tale persona giuridica; vi) un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte. 2.   Gli Stati membri possono esigere che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 siano corredate di un’adeguata documentazione giustificativa. Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto v), del presente articolo, qualora il locatore dichiari che l’unità è soggetta ad autorizzazione o qualora le altre informazioni di cui al paragrafo 1 consentano di stabilire automaticamente che si applica un obbligo di autorizzazione, gli Stati membri possono richiedere una copia dell’autorizzazione o un suo chiaro riferimento. 3.   Qualora uno Stato membro faccia obbligo ai locatori di presentare ulteriori informazioni e documentazione, incluse informazioni e documentazione riguardanti il rispetto delle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera a), la presentazione di tali informazioni e documentazione non pregiudica il rilascio del numero di registrazione, conformemente all’, paragrafo 3, lettera b). Se del caso, gli Stati membri possono inoltre consentire ai locatori di dichiarare servizi aggiuntivi che sono accessori rispetto ai servizi di locazione di alloggi a breve termine. 4.   Fatto salvo l’, in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dalle informazioni e dalla documentazione fornite a norma dei paragrafi 1 e 2, i locatori aggiornano tali informazioni e tale documentazione e gli Stati membri provvedono affinché tale aggiornamento sia effettuato attraverso la funzionalità di cui all’, paragrafo 3, lettera e). 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni o la documentazione presentate secondo la procedura di registrazione di cui all’ siano conservati in modo sicuro e solo per il periodo necessario per l’identificazione dell’unità e per un massimo di 18 mesi dal momento in cui il locatore indica, attraverso la funzionalità di cui all’, paragrafo 3, lettera g), che l’unità dovrebbe essere cancellata dal registro. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e la documentazione fornite dal locatore a norma dei paragrafi 1 e 2 siano trattate unicamente ai fini del rilascio del numero di registrazione e per garantire il rispetto delle norme applicabili dello Stato membro per quanto riguarda l’accesso ai servizi di locazione di alloggi a breve termine e la prestazione di tali servizi. 6.   I locatori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni che forniscono alle autorità competenti a norma del presente articolo e delle informazioni che forniscono alle piattaforme online di locazione a breve termine a norma dell’ del presente regolamento.
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