Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«unità»: un alloggio ammobiliato situato nell’Unione che è oggetto della prestazione di un servizio di locazione di alloggi a breve termine; non sono compresi:
a)
gli alberghi e gli alloggi simili, compresi i complessi alberghieri, gli alberghi composti da suite o gli aparthotel e i motel quali descritti nella NACE Rev. 2, gruppo 55.1 («alberghi e alloggi simili»), nonché gli ostelli quali descritti nella NACE Rev. 2, gruppo 55.2 («alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni»), di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
b)
la fornitura di alloggi in aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte quali descritte nella NACE Rev. 2, gruppo 55.3, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;
2)
«locatore»: una persona fisica o giuridica che presta, o intende prestare, a titolo professionale, non professionale, su base regolare o temporanea, un servizio di locazione di alloggi a breve termine fornito a fronte di un corrispettivo, attraverso una piattaforma online di locazione a breve termine;
3)
«ospite»: una persona fisica accolta in un’unità;
4)
«servizio di locazione di alloggi a breve termine»: la locazione a breve termine di un’unità, fornita a fronte di un corrispettivo, a titolo professionale, non professionale, su base regolare o temporanea, quale ulteriormente definita dal diritto nazionale;
5)
«piattaforma online di locazione a breve termine»: una piattaforma online ai sensi dell’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 che consente agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine;
6)
«piccola o micro piattaforma online di locazione a breve termine»: una piattaforma online di locazione a breve termine, che si qualifica come piccola impresa o microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
7)
«numero di registrazione»: un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica un’unità nello Stato membro;
8)
«procedura di registrazione»: qualsiasi procedura mediante la quale i locatori devono fornire informazioni e documentazione specifiche alle autorità competenti al fine di ottenere un numero di registrazione che permetta loro di offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine attraverso piattaforme online di locazione a breve termine;
9)
«regime di autorizzazione»: un regime di autorizzazione quale definito all’, punto 6, della direttiva 2006/123/CE;
10)
«annuncio»: il riferimento a un’unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine pubblicato sul sito web di una piattaforma online di locazione a breve termine;
11)
«autorità competente»: un’autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro competente per la gestione o l’esecuzione delle procedure di registrazione o per la raccolta di dati sui servizi di locazione di alloggi a breve termine, o responsabile di garantire il rispetto delle norme applicabili degli Stati membri per quanto riguarda l’accesso ai servizi di locazione di alloggi a breve termine e la prestazione di tali servizi;
12)
«dati relativi alle attività»: il numero di pernottamenti per i quali un’unità è data in locazione e il numero di ospiti a cui l’unità è stata data in locazione per ciascun pernottamento nonché il paese di residenza di ciascun ospite, conformemente al regolamento (UE) n. 692/2011;
13)
«comune»: un’unità amministrativa locale (local administrative unit — LAU) ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (22)).
Storico versioni
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