Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.
2. Il presente regolamento non pregiudica:
a)
le norme nazionali, regionali o locali che disciplinano l’accesso ai servizi di locazione di alloggi a breve termine o la prestazione di tali servizi da parte di locatori, conformemente al diritto dell’Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
b)
le norme nazionali, regionali o locali che disciplinano lo sviluppo o l’uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie, gli alloggi e le locazioni;
c)
il diritto dell’Unione o nazionale che disciplina la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
d)
il diritto dell’Unione o nazionale che disciplina l’amministrazione, la riscossione, l’esecuzione e il recupero di imposte, dazi doganali e altri dazi;
e)
il diritto dell’Unione o nazionale che disciplina lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee o statistiche ufficiali nazionali.
3. Inoltre, il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi da parte di piattaforme online di locazione a breve termine e la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, in particolare:
a)
il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
b)
il regolamento (UE) 2022/2065;
c)
il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
d)
la direttiva 2000/31/CE;
e)
la direttiva 2006/123/CE;
f)
la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
g)
la direttiva 2010/24/UE del Consiglio (19); e
h)
la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (20).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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