Art. 15
Esecuzione
In vigore dal 11 apr 2024
Esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione dell’, paragrafo 1, e dell’ del presente regolamento, si applica il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 e si ritiene che tutti i riferimenti ivi contenuti alla conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 comprendano l’, paragrafo 1, e l’ del presente regolamento. Nella misura in cui il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 conferisce poteri alla Commissione, tali poteri riguardano anche l’applicazione dell’, paragrafo 1, e dell’ del presente regolamento.
2. Le autorità designate dallo Stato membro del pertinente punto di ingresso digitale unico sono competenti per l’esecuzione dell’, dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’ del presente regolamento.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni dell’, dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’ da parte di piattaforme online di locazione a breve termine e, se del caso, di locatori. Gli Stati membri provvedono affinché dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Entro il 20 maggio 2026 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 3 e ne informano senza indugio la Commissione.
Storico versioni
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