Art. 11 · Coordinamento dei punti di ingresso digitali unici

Art. 11

Coordinamento dei punti di ingresso digitali unici

In vigore dal 11 apr 2024
Coordinamento dei punti di ingresso digitali unici 1.   Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale. Tali coordinatori nazionali fungono da punti di contatto all’interno delle rispettive amministrazioni per tutte le questioni relative al punto di ingresso digitale unico. Il coordinatore nazionale di ogni Stato membro è responsabile dei contatti con la Commissione per tutte le questioni relative al punto di ingresso digitale unico. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e i recapiti del suo coordinatore nazionale. La Commissione tiene e aggiorna un elenco dei coordinatori nazionali e dei loro recapiti. 2.   È istituito il gruppo di coordinamento dei punti di ingresso digitali unici («gruppo di coordinamento»). Il gruppo di coordinamento è composto dal coordinatore nazionale di ogni Stato membro ed è presieduto dalla Commissione. Il gruppo di coordinamento adotta il proprio regolamento interno. La Commissione agevola il funzionamento del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento può, se del caso, consultare i pertinenti portatori di interessi in merito a questioni specifiche, compreso il formato armonizzato per la condivisione dei dati. 3.   Il gruppo di coordinamento sostiene l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento relative ai punti di ingresso digitali unici. In particolare, il gruppo di coordinamento svolge i compiti seguenti: a) agevola lo scambio delle migliori prassi su questioni relative al coordinamento dell’attuazione a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all’; b) assiste la Commissione nel promuovere l’uso di soluzioni di interoperabilità per il funzionamento dei punti di ingresso digitali unici, lo scambio di dati e le verifiche automatizzate, comprese le verifiche di tutti gli annunci e i numeri di registrazione; c) assiste la Commissione nello sviluppo di un approccio comune al formato dei messaggi per la trasmissione dei dati relativi alle attività e dei numeri di registrazione, come pure, se del caso, di una struttura comune per i numeri di registrazione.
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