Art. 10
Istituzione e funzionalità dei punti di ingresso digitali unici
In vigore dal 11 apr 2024
Istituzione e funzionalità dei punti di ingresso digitali unici
1. Lo Stato membro che abbia istituito una o più procedure di registrazione a norma dell’, paragrafo 1, istituisce un punto di ingresso digitale unico per la ricezione e la trasmissione dei dati relativi alle attività, del pertinente numero di registrazione, dell’indirizzo specifico dell’unità e degli URL degli annunci forniti dalle piattaforme online di locazione a breve termine a norma dell’. Tale Stato membro designa l’autorità che deve essere responsabile del funzionamento del punto di ingresso digitale unico.
2. Il punto di ingresso digitale unico di cui al paragrafo 1:
a)
fornisce un’interfaccia tecnica per le piattaforme online di locazione a breve termine che consente la trasmissione da macchina a macchina e manuale dei dati relativi alle attività, del pertinente numero di registrazione e degli URL degli annunci, la quale, al fine di garantire l’interoperabilità, deve essere applicata utilizzando un’interfaccia di programmazione delle applicazioni basata su requisiti tecnici definite dalla Commissione;
b)
agevola le verifiche casuali, da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine a norma dell’, paragrafo 1, lettera c);
c)
fornisce un’interfaccia tecnica affinché le autorità competenti di cui all’ ricevano i dati relativi alle attività, il pertinente numero di registrazione, l’indirizzo specifico dell’unità e gli URL degli annunci trasmessi dalle piattaforme online di locazione a breve termine solo per le finalità di cui all’, paragrafo 2, per le unità nel loro territorio;
d)
agevola la condivisione delle informazioni di cui all’.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il punto di ingresso digitale unico di cui al paragrafo 1 preveda:
a)
l’interoperabilità con i registri di cui all’, paragrafo 5;
b)
una banca dati online o un’interfaccia online liberamente accessibile e leggibile elettronicamente per le verifiche di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e per la valutazione di cui all’;
c)
la possibilità di riutilizzare le informazioni o la documentazione che devono essere fornite dai locatori a norma dell’, se le stesse informazioni o la stessa documentazione sono richieste da più registri come indicato all’, paragrafo 5, nello stesso Stato membro;
d)
la riservatezza, l’integrità e la sicurezza del trattamento dei dati relativi alle attività, dei numeri di registrazione, degli indirizzi specifici delle unità e degli URL dell’annuncio trasmessi dalle piattaforme online di locazione a breve termine conformemente all’.
4. Il punto di ingresso digitale unico di cui al paragrafo 1 garantisce il trattamento automatico, intermedio e transitorio dei dati personali strettamente necessario al fine di consentire alle autorità di cui all’ di accedere ai dati relativi alle attività, ai numeri di registrazione, agli indirizzi specifici dell’unità e agli URL degli annunci forniti dalle piattaforme online di locazione a breve termine.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche e procedure comuni in modo da garantire l’interoperabilità delle soluzioni per il funzionamento dei punti di ingresso digitali unici e lo scambio continuo di dati, anche per quanto riguarda specifiche comuni per stabilire una struttura standardizzata dei numeri di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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