Art. 3 · Autorità competenti

Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 10 apr 2024
Autorità competenti 1.   Uno Stato membro designa uno o più soggetti in qualità di autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per l’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2024/1107. 2.   I sistemi di amministrazione e gestione dell’autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 e dell’Agenzia sono conformi ai requisiti di cui all’allegato. 3.   Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatti i requisiti seguenti: a) gli ambiti di competenza di ciascun soggetto sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici; b) è istituito un coordinamento tra tali soggetti al fine di garantire l’esecuzione efficace dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nei rispettivi settori di competenza. 4.   Se necessario ai fini dello dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme, all’autorità competente è conferito il potere di: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme; b) realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni; d) accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti; e) eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni; f) adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme. 5.   I poteri di cui al paragrafo 4 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in questione.
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