Art. 3
Autorità competenti
In vigore dal 10 apr 2024
Autorità competenti
1. Uno Stato membro designa uno o più soggetti in qualità di autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per l’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2024/1107.
2. I sistemi di amministrazione e gestione dell’autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 e dell’Agenzia sono conformi ai requisiti di cui all’allegato.
3. Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
a)
gli ambiti di competenza di ciascun soggetto sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici;
b)
è istituito un coordinamento tra tali soggetti al fine di garantire l’esecuzione efficace dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nei rispettivi settori di competenza.
4. Se necessario ai fini dello dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme, all’autorità competente è conferito il potere di:
a)
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme;
b)
realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale;
c)
chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni;
d)
accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;
e)
eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni;
f)
adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.
5. I poteri di cui al paragrafo 4 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in questione.
Storico versioni
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