Art. 2
Requisiti dell’identificatore unico specifico per il veicolo
In vigore dal 10 apr 2024
Requisiti dell’identificatore unico specifico per il veicolo
1. L’identificatore unico specifico per il veicolo è il numero di identificazione del veicolo («VIN»).
2. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione (5), il VIN possiede i requisiti di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, punto 2, di tale regolamento.
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