Art. 1 · Requisiti per lo scambio sicuro dei dati

Art. 1

Requisiti per lo scambio sicuro dei dati

In vigore dal 10 apr 2024
Requisiti per lo scambio sicuro dei dati 1.   Quando scambiano fra loro dati, i costruttori e i punti di accesso nazionali del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida («EUCARIS») utilizzano un link web locale sicuro e struttura degli schemi e principi del linguaggio XML (Extensible Markup Language). 2.   I costruttori e i punti di accesso nazionali di EUCARIS utilizzano siti web protetti da un certificato qualificato di autenticazione di sito web in possesso dei requisiti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 3.   Lo scambio di messaggi tra i costruttori e i punti di accesso nazionali di EUCARIS, oltre che nell’ambito di EUCARIS, è reso sicuro da una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e da protocolli di cifratura dei dati. 4.   I punti di accesso nazionali di EUCARIS e l’organismo operativo designato per EUCARIS provvedono alla convalida delle firme elettroniche verificando e confermando che i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 erano soddisfatti al momento della firma. 5.   I punti di accesso nazionali di EUCARIS garantiscono la tracciabilità dei messaggi scambiati attraverso tale sistema registrando le informazioni relative allo scambio eseguito e forniscono i mezzi per visualizzare e cercare tali informazioni.
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