Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 apr 2024
Nei cinque anni a decorrere dal 1o maggio 2024 solo la società DSM Nutritional Products Ltd. (27) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di DSM Nutritional Products Ltd.
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