Art. 1
In vigore dal 9 apr 2024
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2028, i risultati delle indagini intraprese e i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a ridurre la contaminazione da tossine T-2 e HT-2 nell'avena e nei prodotti a base di avena.
Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente all'Autorità i dati di occorrenza sulle tossine T-2 e HT-2 nell'avena e nei prodotti a base di avena.»
;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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