Art. 8
Punti di contatto dei fornitori nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità
In vigore dal 2 apr 2024
Punti di contatto dei fornitori nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità
1. I fornitori indicano come punto di contatto pubblico nella parte pubblica di EPREL i recapiti del dipartimento o del settore addetto alla comunicazione con il pubblico in relazione all’uso del prodotto e all’assistenza, compreso un indirizzo e-mail generico che non contiene dati personali. Nel sito web del fornitore è possibile mettere a disposizione ulteriori punti di contatto per le diverse aree geografiche o linguistiche o per i diversi paesi.
2. I fornitori indicano inoltre come punto di contatto per la conformità nella parte di EPREL relativa alla conformità i recapiti del dipartimento o del settore preposto alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, compreso un numero di telefono, un indirizzo all’interno dell’UE e un indirizzo e-mail generico che non contiene dati personali.
3. È possibile indicare punti di contatto diversi per ogni modello di prodotto e nella parte pubblica e in quella dedicata alla conformità.
4. Il fornitore è responsabile della correttezza e aggiorna i recapiti dei punti di contatto indicati.
Storico versioni
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