Art. 6 · Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche

Art. 6

Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche

In vigore dal 2 apr 2024
Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche 1.   In deroga all’, paragrafo 3, lettere a) e d), e fino al 22 aprile 2025, i fornitori che sono persone giuridiche possono presentare un sigillo elettronico qualificato in cui il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica può essere impostato su uno dei seguenti valori: a) «VAT» per l’identificazione basata sul numero nazionale di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto; b) «PSD» per l’identificazione basata sul numero nazionale di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (direttiva sui servizi di pagamento); c) «LEI» per l’identificativo globale della persona giuridica secondo la norma ISO 17442 (14). Il codice paese a due caratteri ISO 3166-1 è impostato su «XG»; d) due caratteri che, secondo la definizione locale all’interno del paese e l’autorità di registrazione dei nomi, identificano un regime nazionale ritenuto appropriato a livello nazionale ed europeo, seguiti dal carattere «:» (due punti). L’identificativo (in base al paese e al riferimento del tipo di identità) deve essere coerente con il riferimento a tre caratteri utilizzato per il tipo di identità della persona giuridica. 2.   Entro 22 aprile 2027 i fornitori che sono stati verificati con un sigillo elettronico secondo il formato di cui al paragrafo 1 rinnovano la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato di cui all’.
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